I.M.U. 2013

L’IMU, “Imposta Municipale Propria”, come noto introdotta con gli artt. 8, 9 e 14 del D.lgs. n. 23/2011, ferma la normativa attualmente in vigore ed in attesa dell’eventuale deliberazione comunale di approvazione delle aliquote per l’anno 2013. Infatti: PRINCIPALI NOVITA’ 2013 È SOSPESO IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO (D.L. 54 del 21 Maggio 2013), per le seguenti categorie di immobili: • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; • terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni. L’art. 1 comma 380 – lettere a) e f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 2013) ha apportato LE SEGUENTI ULTERIORI RILEVANTI MODIFICHE all’imposta, ovvero: • soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta per tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; da ciò deriva che non è più dovuta allo Stato la quota pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota allo 7,6 per mille, che viene invece destinata interamente ai Comuni con unico Codice Tributo; • introduzione della riserva allo Stato per l’anno 2013 in ordine al gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Al Comune dovrà invece essere versata la differenza fra l’aliquota di base statale (7,6 per mille) e l’incremento di aliquota deliberato ed adottato dal Comune (3 per mille). COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI anno 2013 CLASSIFICAZIONI CATASTALI MOLTIPLICATORE Abitazioni (da cat A1 a cat A9) e pertinenze (categorie catastali C/2 C/6 e C/7) 160 Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5 80 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B 140 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 55 Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la cat. D/5 65 Terreni agricoli condotti direttamente 110 Altri terreni agricoli 135 MODALITA’ E SCADENZE DI VERSAMENTO Il versamento, per l’anno 2013, è previsto in due rate con scadenza 17 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). L’importo relativo alla rata di acconto è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta e calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2012, mentre il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote eventualmente deliberate dal Comune. Per l’acconto 2013 di seguito si riportano le aliquote e i codici tributo: CODICE TRIBUTO:D643 CODICE TRIBUTO SPETTANZA DESCRIZIONE ALIQUOTA 3912 COMUNE Prima casa e pertinenze SOSPESA 3913 COMUNE Fabbricati rurali e strumentali SOSPESA 3914 COMUNE Terreni agricoli SOSPESA 3916 COMUNE Aree fabbricabili 10,60 x mille 3918 COMUNE Altri fabbricati 10,60 x mille 3918 COMUNE Fabbricati Locati a canone concordato ai sensi della Legge 431/98 – art. 2 -comma 3 e art. 5 – commi 2 e 3 5,50 x mille 3930 COMUNE Fabbricati Categoria “D” 3,00 x mille 3925 STATO 7,60 x mille Così come approvato dal Comune di Foggia con delibera di C.C. n. 95 del 30.10.2012 – Art. 12: • non è dovuta l’imposta per importi uguali o inferiori ad € 10,00 in ragione annua • arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo • versamento da effettuarsi esclusivamente tramite Mod. F24 o con apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale del 23.11.2012. DICHIARAZIONE A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 35/2013, il termine di presentazione delle dichiarazioni IMU scade il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2012 scade il 30 giugno 2013). INFORMAZIONI GENERALI La concessionaria, invita i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU e, comunque, a rivolgersi presso gli sportelli dedicati, ubicati in Via Michele Papa, 28 – nei seguenti orari: Dal Lunedì al Venerdì ( 08:00-13:00/14:00-19:00 ) – Sabato ( 09:00-13:00 ).

Autore: Gianni di Bari